LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E LE DICHIARAZIONI D’INTENTO

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LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E LE DICHIARAZIONI D’INTENTO

L’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2022 ha messo in atto le nuove disposizioni relativamente alle dichiarazioni d’intento.

Le novità riguardano, in particolare, le modalità operative dei controlli e l’inibizione da parte dell’Agenzia al verificarsi di dichiarazioni d’intento false o errate.

 

Verrà inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli

effettuati dall’Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

L’Agenzia delle Entrate può inoltre:

  • Invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse;
  • Operare un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa;
  • Inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.

Attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente, con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia stessa, e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, alla:

  • Analisi delle criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati desumibili dalle dichiarazioni d’intento trasmesse;
  • L’evidenziazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
  • Ricerca di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
  • Focus su elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
  • A seguito delle attività di analisi e di controllo di cui al punto precedente, qualora risulteranno con esito irregolare, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente verranno invalidate e rese irregolari al momento stesso del riscontro telematicodell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.
  • L’Agenzia delle Entrate invierà al soggetto emittente una comunicazione che riporti il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata con annesse le relative motivazioni.
  • Le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
  • In autotutela ed entro trenta giornidalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, l’ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procederà alla comunicazione al contribuente.

Per una consulenza contattaci al numero 081 – 5592392